Una coppia di Milano avrebbe dovuto sposarsi con urgenza perché il futuro sposo era in fin di vita. Per questo la donna, il 27 febbraio 2021, invia una comunicazione al Comune per avviare le pratiche con tutta la documentazione necessaria. Riceve risposta il primo marzo: Palazzo Marino fornisce tutte le informazioni utili e mette in copia conoscenza anche i funzionari comunali competenti. Poi il vuoto per due mesi fino al 7 maggio quando i legali della donna comunicano la morte del compagno. E per questo chiedono un risarcimento del danno patrimoniale e non per un totale di quasi 250mila euro. La sentenza di primo grado del Tribunale di Milano ha intanto stabilito un rimborso di 15mila euro alla sposa mancata, ma la battaglia legale si annuncia lunga e piena di ostacoli.
La prossima udienza il 29 gennaio - La sentenza di primo grado del Tribunale di Milano, dunque, ha dato in parte ragione alla donna e torto al Comune, che dovrà versarle un risarcimento di 15mila euro, in attesa dell’udienza del prossimo 29 gennaio in cui i giudici cercheranno di determinare anche il danno patrimoniale legato alla perdita della pensione di reversibilità da parte della donna, mai diventata moglie del suo compagno morto di Covid. La mancata sposa chiede infatti un ristoro del danno patrimoniale, quasi 230 mila euro, e di quello non patrimoniale. La sentenza di primo grado accoglie "le domande risarcitorie, liquidando come danno non patrimoniale 15 mila euro". Il 29 gennaio 2025 un’udienza determinerà anche il danno patrimoniale.
Palazzo Marino non ci sta - La Giunta comunale lo scorso giovedì ha deciso di ricorrere alla Corte d’Appello contro la sentenza non definitiva ma provvisoriamente esecutiva dello scorso 2 ottobre. Secondo l’amministrazione, infatti, la decisione dei giudici “ha erroneamente ravvisato profili di colpa nella condotta più che scusabile dell’ufficiale di stato civile; ha erroneamente imputato al Comune una situazione di “stallo comunicativo” in realtà addebitabile a parte attrice; ha erroneamente ritenuto raggiunta la prova in ordine agli elementi costitutivi della fattispecie di cui all’articolo 2043 c.c. ovvero la condotta colposa del Comune, il nesso di causa e i danni patiti” dalla mancata sposa. In pratica la mancata sposa aveva chiesto il risarcimento del danno dopo la morte del compagno perché sosteneva che il Comune non avesse preso in carico la richiesta di procedura d’urgenza per celebrare il matrimonio prima che il suo compagno morisse. L’amministrazione ha sostenuto invece di essersi attivata con un’email ma di non aver ricevuto risposte dall’uomo ricoverato.
La procedura d'urgenza - L’uomo era ricoverato in gravissime condizioni all’ospedale Fatebenefratelli. In questi casi una coppia che ha intenzione di sposarsi può sfruttare una procedura d’urgenza: "Nel caso di imminente pericolo di vita di uno degli sposi, l’ufficiale dello stato civile del luogo può procedere alla celebrazione del matrimonio senza pubblicazione e senza l’assenso al matrimonio, se questo è richiesto. Purché gli sposi prima giurino che non esistono tra loro impedimenti non suscettibili di dispensa. L’ufficiale dello stato civile dichiara nell’atto di matrimonio il modo con cui ha accertato l’imminente pericolo di vita", stabilisce l’articolo 101 del Codice Civile.