Un'indennità di 100 euro per il 2024 destinata ai lavoratori dipendenti con reddito complessivo non superiore a 28mila euro e con coniuge e almeno un figlio fiscalmente a carico. E' il Bonus Natale, in arrivo con le tredicesime di quest'anno, così come prevede l'emendamento approvato dalle commissioni Bilancio e Finanze del Senato. L'indennità "non concorre alla formazione del reddito complessivo del lavoratore", quindi i 100 euro saranno netti.
L'una tantum sarà riconosciuta al lavoratore "che ha attestato per iscritto di avervi diritto". La misura ha un onere di 100,3 milioni per il 2024 e il voto finale in commissione è atteso per il fine settimana.
Al momento restano escluse le coppie di fatto. Il viceministro Leo ha prospettato la necessità di una circolare dell'Agenzia delle Entrate perchè la situazione resta regolata dall'articolo 12 del Tuir (Testo unico sui redditi), relativo alle detrazioni per carichi di famiglia, che risale agli anni '90 e non prevede la famiglia di fatto.
Tra le condizioni per poter ricevere l'indennità, si indica che il lavoratore deve avere un coniuge "non legalmente ed effettivamente separato e almeno un figlio, anche se nato fuori dal matrimonio, riconosciuto, adottivo o affidato", che siano fiscalmente a carico, oppure deve avere "almeno un figlio" fiscalmente a carico in presenza di un nucleo familiare monogenitoriale.
Il Bonus Natale spetta quindi alle famiglie, anche monogenitoriali con figli a carico, ma solo in caso di vedovanza o se il figlio è affidato (o adottato) a un solo genitore o se l'altro genitore non l'ha riconosciuto. In tal caso non deve essere coniugato o essere in unione registrata, pur potendo convivere con altra persona. Le stesse condizioni - ha aggiunto il viceministro Leo - valgono quindi per la famiglia di fatto, non registrata.
Inoltre il lavoratore deve avere capienza fiscale con riferimento ai redditi di lavoro dipendente percepiti: cioè l'imposta lorda determinata sui redditi di lavoro dipendente deve essere di ammontare superiore a quello della detrazione per tipo di reddito spettante. L'una tantum inoltre viene riproporzionata in funzione del periodo di lavoro svolto dal lavoratore del corso dell'anno.
Nella determinazione del reddito complessivo, se precisato, vengono considerate anche la quota esente dei redditi agevolati in regimi di favore previsti per chi ha trasferito la propria residenza in Italia. Mentre non si tiene conto del reddito dell'immobile adibito ad abitazione principale e di quello delle relative pertinenze.
Spetta ai sostituti d'imposta, ovvero i datori di lavoro, verificare in sede di conguaglio la spettanza dell'indennità e, qualora non si rilevi spettante, provvedere al recupero del relativo importo. Si prevede infine che i contribuenti aventi diritto all'indennità, qualora non l'abbiano ricevuto, possano richiederla nella dichiarazione dei redditi relativi al periodo di riferimento.
Qualora invece l'indennità erogata non risulti "non spettante o spettante in misura inferiore", il relativo importo è restituito in sede di dichiarazione.